Il presente contributo (commento all’art. 774 cod. civ.) circoscrive la nozione di capacità di donare e attesta l’esigenza che i profili appartenenti alla capacità delle persone fisiche, e nello specifico quella di disporre, necessitino di una attenta e meditata riflessione. Si indaga sull’espressione “piena capacità di disporre dei propri beni”, utilizzata nell’articolo in commento, che potrebbe far pensare che il legislatore abbia inteso rinviare ad un concetto di capacità diverso dalla categoria generale della capacità di agire. Tale perplessità viene sciolta dalla dottrina in senso negativo, escludendo che la capacità di disporre possa essere concepita come una species rispetto al genus dato dalla capacità d’agire. Si tratta poi del mancato riconoscimento della capacità di donare che riguarda il minore, l’interdetto e l’inabilitato mentre la dottrina predominante ritiene valida l’introduzione della figura dell’amministratore di sostegno con riferimento alla capacità dell’amministrato di poter validamente disporre dei propri beni a scopo donativo. Da ultimo si affronta in chiave critica l’idoneità delle persone giuridiche a compiere donazioni ed altri atti a titolo gratuito.
Sub art. 774 cod. civ.
RESTUCCIA R
2019-01-01
Abstract
Il presente contributo (commento all’art. 774 cod. civ.) circoscrive la nozione di capacità di donare e attesta l’esigenza che i profili appartenenti alla capacità delle persone fisiche, e nello specifico quella di disporre, necessitino di una attenta e meditata riflessione. Si indaga sull’espressione “piena capacità di disporre dei propri beni”, utilizzata nell’articolo in commento, che potrebbe far pensare che il legislatore abbia inteso rinviare ad un concetto di capacità diverso dalla categoria generale della capacità di agire. Tale perplessità viene sciolta dalla dottrina in senso negativo, escludendo che la capacità di disporre possa essere concepita come una species rispetto al genus dato dalla capacità d’agire. Si tratta poi del mancato riconoscimento della capacità di donare che riguarda il minore, l’interdetto e l’inabilitato mentre la dottrina predominante ritiene valida l’introduzione della figura dell’amministratore di sostegno con riferimento alla capacità dell’amministrato di poter validamente disporre dei propri beni a scopo donativo. Da ultimo si affronta in chiave critica l’idoneità delle persone giuridiche a compiere donazioni ed altri atti a titolo gratuito.File | Dimensione | Formato | |
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