Il presente contributo (commento all’art. 777 cod. civ.) esamina le donazioni compiute da rappresentanti di persone incapaci. Dall’analisi emerge che l’incapacità di donare ricomprende nel proprio raggio di azione tanto il minore, anche emancipato, quanto l’inabilitato e l’interdetto, e preclude così che, verso tali soggetti, possano in qualche modo ricondursi gli effetti di atti donativi compiuti, in loro vece, dai loro rappresentanti: si tratta, in altri termini, di una incapacità di donare assoluta dei primi. Di seguito, nel considerare lambito applicativo il divieto contenuto nel primo comma della disposizione in commento si giustifica in ragione del carattere personale dell’animus donandi e delle conseguenze pregiudizievoli della donazione sul patrimonio dell’incapace. La sua violazione comporta la nullità dell’atto compiuto dal rappresentante legale. Discorso a parte è stato fatto nei confronti dei rappresentanti di quelle categorie di soggetti sopra menzionati, i quali, a ben vedere, non versano in una situazione di carenza di capacità bensì di difetto di legittimazione attiva rispetto alle donazioni che dovessero essere compiute nell’interesse del rappresentato. Si affronta quindi in chiave critica la ratio di tali divieti, rinvenibile nella necessità di tutelare determinate categorie di soggetti, al fine di rispettare la natura e le caratteristiche proprie dell’istituto della donazione. Si vagliano altresì analiticamente le ipotesi di liberalità fatte in “occasione di nozze” ovvero quelle che si pongono in rapporto di connessione con il matrimonio, il che, se non implica che la donazione debba essere anteriore o contemporanea alle nozze, per altro verso porta ad escludere l’applicabilità dell’articolo 777, 2°co., quando l’atto donativo abbia luogo a notevole distanza di tempo rispetto alla loro celebrazione.
Sub art. 777 cod. civ.
RESTUCCIA R
2019-01-01
Abstract
Il presente contributo (commento all’art. 777 cod. civ.) esamina le donazioni compiute da rappresentanti di persone incapaci. Dall’analisi emerge che l’incapacità di donare ricomprende nel proprio raggio di azione tanto il minore, anche emancipato, quanto l’inabilitato e l’interdetto, e preclude così che, verso tali soggetti, possano in qualche modo ricondursi gli effetti di atti donativi compiuti, in loro vece, dai loro rappresentanti: si tratta, in altri termini, di una incapacità di donare assoluta dei primi. Di seguito, nel considerare lambito applicativo il divieto contenuto nel primo comma della disposizione in commento si giustifica in ragione del carattere personale dell’animus donandi e delle conseguenze pregiudizievoli della donazione sul patrimonio dell’incapace. La sua violazione comporta la nullità dell’atto compiuto dal rappresentante legale. Discorso a parte è stato fatto nei confronti dei rappresentanti di quelle categorie di soggetti sopra menzionati, i quali, a ben vedere, non versano in una situazione di carenza di capacità bensì di difetto di legittimazione attiva rispetto alle donazioni che dovessero essere compiute nell’interesse del rappresentato. Si affronta quindi in chiave critica la ratio di tali divieti, rinvenibile nella necessità di tutelare determinate categorie di soggetti, al fine di rispettare la natura e le caratteristiche proprie dell’istituto della donazione. Si vagliano altresì analiticamente le ipotesi di liberalità fatte in “occasione di nozze” ovvero quelle che si pongono in rapporto di connessione con il matrimonio, il che, se non implica che la donazione debba essere anteriore o contemporanea alle nozze, per altro verso porta ad escludere l’applicabilità dell’articolo 777, 2°co., quando l’atto donativo abbia luogo a notevole distanza di tempo rispetto alla loro celebrazione.File | Dimensione | Formato | |
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