Il presente contributo (commento all’art. 778 cod. civ.) analizza la regola generale secondo cui è nullo il contratto di mandato mediante il quale si demanda al mandatario la scelta del beneficiario o dell’oggetto della liberalità. Il fondamento di questa disposizione risiede nel carattere assolutamente personale della donazione, da cui discende l'impossibilità di trasmettere a terzi l’animus donandi. La disposizione, il cui contenuto riflette gli esiti del dibattito sulla validità del mandato a donare trova la sua ratio nel carattere personale della donazione e dello spirito di liberalità che la anima. Vale il principio per cui la scelta dell’altro contraente e dell’oggetto della donazione non può che essere il frutto della valutazione soggettiva del donante. La nullità sancita dal 1°comma, oltre che colpire il mandato, si estende alla donazione compiuta in base ad esso. Si affronta successivamente il dibattito, in dottrina e giurisprudenza, sulla capacità delle società e delle persone giuridiche private di compiere donazioni. Da ultimo, si individua, in sostanza, il presupposto sulla base del quale, successivamente, portare a termine l'incarico, che è la donazione vera e propria. L'individuazione del donatario e di quanto oggetto della liberalità, è, infatti, l'antecedente logico dell'atto di donazione. A tal riguardo si vaglieranno analiticamente sia la fattispecie rappresentativa diretta (e cioè un atto di donazione compiuto dal mandatario in nome e per conto del donante mandante), sia quella indiretta (ossia la donazione effettuata dal mandatario nomine proprio, ma per conto del mandante). Infine le considerazioni svolte, condurranno alla negazione della possibilità per il donatario di deviare gli effetti della donazione a favore di un terzo, rientrando tale fattispecie nello schema del mandato a donare, invalido poiché privo della causa donativa.

Sub art. 778 cod. civ.

RESTUCCIA R
2019-01-01

Abstract

Il presente contributo (commento all’art. 778 cod. civ.) analizza la regola generale secondo cui è nullo il contratto di mandato mediante il quale si demanda al mandatario la scelta del beneficiario o dell’oggetto della liberalità. Il fondamento di questa disposizione risiede nel carattere assolutamente personale della donazione, da cui discende l'impossibilità di trasmettere a terzi l’animus donandi. La disposizione, il cui contenuto riflette gli esiti del dibattito sulla validità del mandato a donare trova la sua ratio nel carattere personale della donazione e dello spirito di liberalità che la anima. Vale il principio per cui la scelta dell’altro contraente e dell’oggetto della donazione non può che essere il frutto della valutazione soggettiva del donante. La nullità sancita dal 1°comma, oltre che colpire il mandato, si estende alla donazione compiuta in base ad esso. Si affronta successivamente il dibattito, in dottrina e giurisprudenza, sulla capacità delle società e delle persone giuridiche private di compiere donazioni. Da ultimo, si individua, in sostanza, il presupposto sulla base del quale, successivamente, portare a termine l'incarico, che è la donazione vera e propria. L'individuazione del donatario e di quanto oggetto della liberalità, è, infatti, l'antecedente logico dell'atto di donazione. A tal riguardo si vaglieranno analiticamente sia la fattispecie rappresentativa diretta (e cioè un atto di donazione compiuto dal mandatario in nome e per conto del donante mandante), sia quella indiretta (ossia la donazione effettuata dal mandatario nomine proprio, ma per conto del mandante). Infine le considerazioni svolte, condurranno alla negazione della possibilità per il donatario di deviare gli effetti della donazione a favore di un terzo, rientrando tale fattispecie nello schema del mandato a donare, invalido poiché privo della causa donativa.
2019
978-880-842-076-3
nullità mandato generico a donare
cpacità delle società e delle persona giuridiche private di compiere donazioni
interesse dello stipulante
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