La separazione personale dei coniugi, permanente il vincolo coniugale, genera un nuovo atteggiarsi del rapporto di coniugio riguardo alle relazioni personali. Di tale nuovo atteggiarsi del rapporto coniugale nella fase della separazione si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, si considera il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di sopravvivenza degli obblighi di ordine personale tra coniugi derivanti dal matrimonio, originato dall’abrogazione del comma 1 dell’art. 156 c.c. del 1942 operata dalla riforma del diritto di famiglia. Si rileva che la peculiare ipotesi della separazione giudiziale, alla medesima stregua del divorzio, non comporta di per sé l’automatica cessazione dell’ufficio di tutore, eventualmente ricoperto da un coniuge nei confronti dell’altro, né dell’ufficio di curatore. Si tratta altresì della non operatività della presunzione di concepimento ex art. 232, comma 2, c.c. e del divieto, sancito dall’art. 156 bis c.c., di utilizzare il cognome maritale per il grave pregiudizio che dall’uso possa derivare rispettivamente al marito e alla moglie durante lo stato di separazione.
Gli effetti di ordine personale della separazione riguardo ai coniugi
Rossi M
2012-01-01
Abstract
La separazione personale dei coniugi, permanente il vincolo coniugale, genera un nuovo atteggiarsi del rapporto di coniugio riguardo alle relazioni personali. Di tale nuovo atteggiarsi del rapporto coniugale nella fase della separazione si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, si considera il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di sopravvivenza degli obblighi di ordine personale tra coniugi derivanti dal matrimonio, originato dall’abrogazione del comma 1 dell’art. 156 c.c. del 1942 operata dalla riforma del diritto di famiglia. Si rileva che la peculiare ipotesi della separazione giudiziale, alla medesima stregua del divorzio, non comporta di per sé l’automatica cessazione dell’ufficio di tutore, eventualmente ricoperto da un coniuge nei confronti dell’altro, né dell’ufficio di curatore. Si tratta altresì della non operatività della presunzione di concepimento ex art. 232, comma 2, c.c. e del divieto, sancito dall’art. 156 bis c.c., di utilizzare il cognome maritale per il grave pregiudizio che dall’uso possa derivare rispettivamente al marito e alla moglie durante lo stato di separazione.File | Dimensione | Formato | |
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