Con la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile a seguito di divorzio ovvero mediante la pronuncia di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario si producono rilevanti effetti di ordine personale. Di essi si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, si rileva che, mentre si estinguono i doveri reciproci di fedeltà, coabitazione, collaborazione e assistenza morale e materiale, contemplati nell’art. 143 c.c., altri diritti-doveri possono sorgere. Si considera che, pur discutendosi sulla configurabilità di uno status di divorziato, il principale effetto di carattere personale è rappresentato dalla reviviscenza della libertà di stato. Si tratta poi della travagliata questione relativa alla sopravvivenza del vincolo di affinità tra ciascuno degli ex-coniugi e i parenti dell’altro e dei risvolti pratici che ne conseguono e che attengono agli inevitabili riflessi sull’obbligo alimentare di cui all’art. 433, nn. 4 e 5, c.c., sulla corresponsione delle indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 c.c., sulla riconoscibilità dei figli incestuosi, sulla legittimazione a fare valere l’indegnità a succedere, sulla successione nel contratto di locazione, sulla promozione delle istanze di interdizione e di inabilitazione ai sensi dell’art. 417 c.c., sulle incapacità pubbliche a ricoprire cariche ed onori. Si espone altresì che, alla medesima stregua di quanto avviene in ipotesi di separazione personale di coniugi, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile a seguito di divorzio ovvero la pronuncia di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario non comporta di per sé l’automatica cessazione dell’ufficio di tutore, eventualmente ricoperto da un coniuge nei confronti dell’altro, né dell’ufficio di curatore. Si illustra la delicata questione dell’incidenza del divorzio sullo status civitatis. Da ultimo si esaminano gli effetti del divorzio sull’uso del cognome maritale da parte della donna, disciplinati dall’art. 5 L.D., come novellato dalla legge di revisione del 1987.

Gli effetti di ordine personale del divorzio riguardo ai coniugi

Rossi M
2012-01-01

Abstract

Con la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile a seguito di divorzio ovvero mediante la pronuncia di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario si producono rilevanti effetti di ordine personale. Di essi si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, si rileva che, mentre si estinguono i doveri reciproci di fedeltà, coabitazione, collaborazione e assistenza morale e materiale, contemplati nell’art. 143 c.c., altri diritti-doveri possono sorgere. Si considera che, pur discutendosi sulla configurabilità di uno status di divorziato, il principale effetto di carattere personale è rappresentato dalla reviviscenza della libertà di stato. Si tratta poi della travagliata questione relativa alla sopravvivenza del vincolo di affinità tra ciascuno degli ex-coniugi e i parenti dell’altro e dei risvolti pratici che ne conseguono e che attengono agli inevitabili riflessi sull’obbligo alimentare di cui all’art. 433, nn. 4 e 5, c.c., sulla corresponsione delle indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 c.c., sulla riconoscibilità dei figli incestuosi, sulla legittimazione a fare valere l’indegnità a succedere, sulla successione nel contratto di locazione, sulla promozione delle istanze di interdizione e di inabilitazione ai sensi dell’art. 417 c.c., sulle incapacità pubbliche a ricoprire cariche ed onori. Si espone altresì che, alla medesima stregua di quanto avviene in ipotesi di separazione personale di coniugi, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile a seguito di divorzio ovvero la pronuncia di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario non comporta di per sé l’automatica cessazione dell’ufficio di tutore, eventualmente ricoperto da un coniuge nei confronti dell’altro, né dell’ufficio di curatore. Si illustra la delicata questione dell’incidenza del divorzio sullo status civitatis. Da ultimo si esaminano gli effetti del divorzio sull’uso del cognome maritale da parte della donna, disciplinati dall’art. 5 L.D., come novellato dalla legge di revisione del 1987.
2012
978-88-13-32273-1
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14241/5810
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