La cessazione dello stato di separazione personale dei coniugi può essere determinata da quattro cause nettamente distinte: la riconciliazione dei coniugi; la nullità del matrimonio; la cessazione degli effetti civili del matrimonio – il c.d. divorzio –; la morte di uno dei coniugi. Mentre le ultime tre cause spiegano efficacia sulla qualificazione dello status coniugale, la riconciliazione, pur lasciando immutata la qualità di coniuge, influisce su questa, facendo venire meno lo stato di separazione ovvero impedendo che esso si costituisca, secondo specifici limiti. La disciplina della riconciliazione è distribuita tra gli artt. 154 e 157 c.c., come riformulati rispettivamente dagli artt. 35 e 39 della L. n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia. Di tale normativa e del dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, si tratteggia la nozione di riconciliazione, distinguendosi tra riconciliazione espressa e tacita, e si descrivono dettagliatamente gli elementi costitutivi e perfezionativi della fattispecie. In questo contesto si tratta della delicata questione della natura giuridica del fenomeno riconciliativo. Si tratta infine degli effetti della riconciliazione dei coniugi, operando un raffronto tra il sistema previgente e l’attuale sistema normativo. In merito si enucleano gli effetti riguardo ai figli e gli effetti di natura personale e patrimoniale riguardo ai coniugi.

La riconciliazione

Rossi M
2012-01-01

Abstract

La cessazione dello stato di separazione personale dei coniugi può essere determinata da quattro cause nettamente distinte: la riconciliazione dei coniugi; la nullità del matrimonio; la cessazione degli effetti civili del matrimonio – il c.d. divorzio –; la morte di uno dei coniugi. Mentre le ultime tre cause spiegano efficacia sulla qualificazione dello status coniugale, la riconciliazione, pur lasciando immutata la qualità di coniuge, influisce su questa, facendo venire meno lo stato di separazione ovvero impedendo che esso si costituisca, secondo specifici limiti. La disciplina della riconciliazione è distribuita tra gli artt. 154 e 157 c.c., come riformulati rispettivamente dagli artt. 35 e 39 della L. n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia. Di tale normativa e del dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, si tratteggia la nozione di riconciliazione, distinguendosi tra riconciliazione espressa e tacita, e si descrivono dettagliatamente gli elementi costitutivi e perfezionativi della fattispecie. In questo contesto si tratta della delicata questione della natura giuridica del fenomeno riconciliativo. Si tratta infine degli effetti della riconciliazione dei coniugi, operando un raffronto tra il sistema previgente e l’attuale sistema normativo. In merito si enucleano gli effetti riguardo ai figli e gli effetti di natura personale e patrimoniale riguardo ai coniugi.
2012
978-88-13-32273-1
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14241/5811
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