In materia di effetti patrimoniali, lo scioglimento del matrimonio civile a seguito di divorzio ovvero la pronuncia di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario, da un lato, producono conseguenze riguardo al regime patrimoniale legale della comunione dei beni, alla convenzione di separazione dei beni, al fondo patrimoniale e all’impresa familiare nonché in tema di attribuzione eventuale al coniuge divorziato di un assegno post-matrimoniale, dall’altro, determinano la nascita di altri diritti patrimoniali. Di tali ulteriori diritti si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, in primis, si tratta del diritto all’assistenza sanitaria – da parte dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge – previsto in capo al coniuge al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo. In secondo luogo, si illustra la normativa divorzile in tema di trattamento pensionistico, per il caso di morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno post-matrimoniale. In merito si esaminano la nozione di attribuzione pensionistica, i presupposti del diritto all’attribuzione pensionistica e la misura della pensione di reversibilità. In tale contesto si valuta altresì il criterio della durata del rapporto matrimoniale ai fini dell’attribuzione della pensione di reversibilità. Si tratta poi dell’indennità di fine rapporto. In tale ambito si esaminano nel dettaglio l’oggetto del diritto all’indennità di fine rapporto, i presupposti del diritto, il momento di maturazione, l’estensibilità del diritto del divorziato all’indennità di fine rapporto alle eventuali anticipazioni sull’indennità di fine rapporto percepite dal coniuge e le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto. Si considera da ultimo l’assegno a carico dell’eredità.
Gli altri diritti patrimoniali conseguenti al divorzio, in Gli aspetti patrimoniali della famiglia. I rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi nella fase fisiologica e in quella patologica del rapporto
Rossi M
2011-01-01
Abstract
In materia di effetti patrimoniali, lo scioglimento del matrimonio civile a seguito di divorzio ovvero la pronuncia di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario, da un lato, producono conseguenze riguardo al regime patrimoniale legale della comunione dei beni, alla convenzione di separazione dei beni, al fondo patrimoniale e all’impresa familiare nonché in tema di attribuzione eventuale al coniuge divorziato di un assegno post-matrimoniale, dall’altro, determinano la nascita di altri diritti patrimoniali. Di tali ulteriori diritti si dà conto in questo capitolo del trattato. In particolare, in primis, si tratta del diritto all’assistenza sanitaria – da parte dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge – previsto in capo al coniuge al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo. In secondo luogo, si illustra la normativa divorzile in tema di trattamento pensionistico, per il caso di morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno post-matrimoniale. In merito si esaminano la nozione di attribuzione pensionistica, i presupposti del diritto all’attribuzione pensionistica e la misura della pensione di reversibilità. In tale contesto si valuta altresì il criterio della durata del rapporto matrimoniale ai fini dell’attribuzione della pensione di reversibilità. Si tratta poi dell’indennità di fine rapporto. In tale ambito si esaminano nel dettaglio l’oggetto del diritto all’indennità di fine rapporto, i presupposti del diritto, il momento di maturazione, l’estensibilità del diritto del divorziato all’indennità di fine rapporto alle eventuali anticipazioni sull’indennità di fine rapporto percepite dal coniuge e le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto. Si considera da ultimo l’assegno a carico dell’eredità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.