Nel contributo (commento all’art. 791 cod. civ.), tratteggiata la nozione di condizione di riversibilità – quale clausola del contratto di donazione per effetto della quale, in caso di premorienza del solo donatario ovvero in caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti, il bene donato rientra nel patrimonio del donante –, in primo luogo si evidenziano il fondamento e l’essenza di atto di autonomia privata di tale determinazione negoziale. Di seguito, nel considerare le modalità attuative della riversione, si delinea la distinzione tra riversibilità reale e riversibilità obbligatoria, esaminando, per entrambe le ipotesi, i profili strutturali e gli strumenti a disposizione del donante a tutela del proprio patrimonio. Si indaga successivamente la problematica della natura giuridica del patto di riversibilità e della disciplina ad esso applicabile. Si tratta poi dei peculiari aspetti della forma e della pubblicità della pattuizione. Si affronta quindi in chiave critica la questione dell’ambito di applicazione del patto di riversibilità, soffermandosi, oltre che sulle donazioni reali – le uniche considerate expressis verbis dalla normativa codicistica –, sulle donazioni remuneratorie e sulle donazioni obbligatorie nonché sulle donazioni di modico valore e sulle donazioni indirette. Si vagliano altresì analiticamente le ipotesi di operatività della riversibilità normativamente disciplinate. Da ultimo, enucleata la figura del beneficiario della riversibilità, si tratta del divieto di riversibilità a favore di terzi e della ragione giustificatrice di tale proibizione.

Sub art. 791 cod. civ

Rossi M
2019-01-01

Abstract

Nel contributo (commento all’art. 791 cod. civ.), tratteggiata la nozione di condizione di riversibilità – quale clausola del contratto di donazione per effetto della quale, in caso di premorienza del solo donatario ovvero in caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti, il bene donato rientra nel patrimonio del donante –, in primo luogo si evidenziano il fondamento e l’essenza di atto di autonomia privata di tale determinazione negoziale. Di seguito, nel considerare le modalità attuative della riversione, si delinea la distinzione tra riversibilità reale e riversibilità obbligatoria, esaminando, per entrambe le ipotesi, i profili strutturali e gli strumenti a disposizione del donante a tutela del proprio patrimonio. Si indaga successivamente la problematica della natura giuridica del patto di riversibilità e della disciplina ad esso applicabile. Si tratta poi dei peculiari aspetti della forma e della pubblicità della pattuizione. Si affronta quindi in chiave critica la questione dell’ambito di applicazione del patto di riversibilità, soffermandosi, oltre che sulle donazioni reali – le uniche considerate expressis verbis dalla normativa codicistica –, sulle donazioni remuneratorie e sulle donazioni obbligatorie nonché sulle donazioni di modico valore e sulle donazioni indirette. Si vagliano altresì analiticamente le ipotesi di operatività della riversibilità normativamente disciplinate. Da ultimo, enucleata la figura del beneficiario della riversibilità, si tratta del divieto di riversibilità a favore di terzi e della ragione giustificatrice di tale proibizione.
2019
978-880-842-076-3
Condizione di riversibilità
Riversione reale, riversione obbligatoria
Divieto di riversibilità a favore di terzi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14241/5832
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