Nel contributo (commento all’art. 792 cod. civ.), delineati i tratti essenziali della clausola di reversibilità apposta ad una donazione, si considerano i peculiari profili dell’efficacia della condizione di riversibilità. Nell’esegesi normativa si evidenzia in primo luogo che, sebbene l’art. 792 cod. civ., come pure l’art. 791 cod. civ., si occupi esclusivamente della riversibilità reale, le parti nell’esercizio dell’autonomia privata – e nei limiti delle suddette disposizioni codicistiche – possono pattuire anche una riversibilità meramente obbligatoria. Di seguito si indagano analiticamente i diritti del beneficiario della donazione nell’ipotesi dell’avveramento della condizione di riversibilità. Si esamina altresì la peculiare tematica dell’affidamento dei terzi acquirenti del bene donato. In merito si rileva che, verificatasi la riversione in ragione della premorienza del donatario e, eventualmente, dei suoi discendenti, non è di certo esclusa, in base al principio di tutela dell’affidamento dei terzi, l’opponibilità nei confronti del donante di un’eventuale acquisizione del bene oggetto di liberalità a titolo originario da parte di terzi indipendente dalla volontà del donatario. Sempre relativamente alla successiva circolazione dei beni donati, si affronta inoltre la controversa questione relativa al se i terzi aventi causa dal donatario possano far salvo il proprio acquisto, avvalendosi – sul presupposto della buona fede al tempo dell’acquisto – dell’usucapione abbreviata decennale ai sensi dell’art. 1159 cod. civ., qualora trattasi di beni immobili, ovvero degli effetti del possesso ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., qualora trattasi di beni mobili. Da ultimo si analizzano le limitazioni contemplate dalla norma in commento all’efficacia retroattiva della condizione di riversibilità verificata.
Sub art. 792 cod. civ
Rossi M
2019-01-01
Abstract
Nel contributo (commento all’art. 792 cod. civ.), delineati i tratti essenziali della clausola di reversibilità apposta ad una donazione, si considerano i peculiari profili dell’efficacia della condizione di riversibilità. Nell’esegesi normativa si evidenzia in primo luogo che, sebbene l’art. 792 cod. civ., come pure l’art. 791 cod. civ., si occupi esclusivamente della riversibilità reale, le parti nell’esercizio dell’autonomia privata – e nei limiti delle suddette disposizioni codicistiche – possono pattuire anche una riversibilità meramente obbligatoria. Di seguito si indagano analiticamente i diritti del beneficiario della donazione nell’ipotesi dell’avveramento della condizione di riversibilità. Si esamina altresì la peculiare tematica dell’affidamento dei terzi acquirenti del bene donato. In merito si rileva che, verificatasi la riversione in ragione della premorienza del donatario e, eventualmente, dei suoi discendenti, non è di certo esclusa, in base al principio di tutela dell’affidamento dei terzi, l’opponibilità nei confronti del donante di un’eventuale acquisizione del bene oggetto di liberalità a titolo originario da parte di terzi indipendente dalla volontà del donatario. Sempre relativamente alla successiva circolazione dei beni donati, si affronta inoltre la controversa questione relativa al se i terzi aventi causa dal donatario possano far salvo il proprio acquisto, avvalendosi – sul presupposto della buona fede al tempo dell’acquisto – dell’usucapione abbreviata decennale ai sensi dell’art. 1159 cod. civ., qualora trattasi di beni immobili, ovvero degli effetti del possesso ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., qualora trattasi di beni mobili. Da ultimo si analizzano le limitazioni contemplate dalla norma in commento all’efficacia retroattiva della condizione di riversibilità verificata.File | Dimensione | Formato | |
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