Il lavoro ha lo scopo di definire i principali diritti connessi alla partecipazione (azione o quota) in una società di capitali per porre in evidenza le facoltà che il legislatore della riforma ha rimesso all’autonomia statutaria dei soci al fine di consentir loro una soddisfacente sistemazione dei rispettivi interessi. Dopo un riferimento ai principi ispiratori del nuovo sistema giuridico delle società di capitali (L. n. 366/2001) e dei tratti fondamentali dei nuovi modelli di società per azioni e di società a responsabilità limitata disegnati dalla riforma del diritto societario si procede all’illustrazione dei diritti tipicamente connessi alla titolarità della partecipazione al capitale sociale di una s.p.a. o di una s.r.l., evidenziando le possibilità - e l’eventuale opportunità - di una “deviazione” dal modello tipico disegnato dal legislatore. Nel corso dell’opera si illustrano le ragioni sottese alla “deviazione” suddetta, segnalando come la stessa possa essere considerata non solo sotto il profilo qualitativo (e cioè relativamente alla composizione dei diritti inerenti alla partecipazione sociale) ma anche dal punto di vista quantitativo (e dunque con riferimento alla corrispondenza tra conferimento e partecipazione). Nella parte conclusiva si evidenzia come le innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario vadano nel senso di una netta differenziazione tra s.r.l. e s.p.a. e riflettano la precisa opzione di fondo della creazione di tipi societari flessibili e correlati alle dimensioni dell’impresa che i soci vorranno creare. Al tempo stesso, si osserva come tale obiettivo non possa dirsi interamente raggiunto poiché il legislatore delegato non ha disciplinato diversi profili relativi all'amministrazione del tipo societario s.r.l. e tale omissione non può essere giustificata con l’esigenza di un ampliamento degli spazi dell’autonomia privata. Si rileva infine come la nuova s.r.l. si configuri - quantomeno nell’ipotesi della previsione statutaria dei “diritti particolari” - quale modello organizzativo di tipo intermedio fra le società di persone e la società per azioni, nel quale coesistono gli elementi struttural-funzionali tipici dei modelli societari personalisti e capitalistici e come tale qualificazione non sia priva di riflessi sul piano ermeneutico, atteso che in tali ipotesi le eventuali lacune normative del tipo societario in esame andranno superate ricercando - di volta in volta ed in ragione delle peculiarità del caso concreto - le norme delle società di persone o delle s.p.a. maggiormente rispondenti all’assetto di interessi prefissato dai soci nello statuto societario sottoscritto.
Riflessioni in tema di diritti dei soci nella nuova s.r.l
SANASI D'ARPE V
2008-01-01
Abstract
Il lavoro ha lo scopo di definire i principali diritti connessi alla partecipazione (azione o quota) in una società di capitali per porre in evidenza le facoltà che il legislatore della riforma ha rimesso all’autonomia statutaria dei soci al fine di consentir loro una soddisfacente sistemazione dei rispettivi interessi. Dopo un riferimento ai principi ispiratori del nuovo sistema giuridico delle società di capitali (L. n. 366/2001) e dei tratti fondamentali dei nuovi modelli di società per azioni e di società a responsabilità limitata disegnati dalla riforma del diritto societario si procede all’illustrazione dei diritti tipicamente connessi alla titolarità della partecipazione al capitale sociale di una s.p.a. o di una s.r.l., evidenziando le possibilità - e l’eventuale opportunità - di una “deviazione” dal modello tipico disegnato dal legislatore. Nel corso dell’opera si illustrano le ragioni sottese alla “deviazione” suddetta, segnalando come la stessa possa essere considerata non solo sotto il profilo qualitativo (e cioè relativamente alla composizione dei diritti inerenti alla partecipazione sociale) ma anche dal punto di vista quantitativo (e dunque con riferimento alla corrispondenza tra conferimento e partecipazione). Nella parte conclusiva si evidenzia come le innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario vadano nel senso di una netta differenziazione tra s.r.l. e s.p.a. e riflettano la precisa opzione di fondo della creazione di tipi societari flessibili e correlati alle dimensioni dell’impresa che i soci vorranno creare. Al tempo stesso, si osserva come tale obiettivo non possa dirsi interamente raggiunto poiché il legislatore delegato non ha disciplinato diversi profili relativi all'amministrazione del tipo societario s.r.l. e tale omissione non può essere giustificata con l’esigenza di un ampliamento degli spazi dell’autonomia privata. Si rileva infine come la nuova s.r.l. si configuri - quantomeno nell’ipotesi della previsione statutaria dei “diritti particolari” - quale modello organizzativo di tipo intermedio fra le società di persone e la società per azioni, nel quale coesistono gli elementi struttural-funzionali tipici dei modelli societari personalisti e capitalistici e come tale qualificazione non sia priva di riflessi sul piano ermeneutico, atteso che in tali ipotesi le eventuali lacune normative del tipo societario in esame andranno superate ricercando - di volta in volta ed in ragione delle peculiarità del caso concreto - le norme delle società di persone o delle s.p.a. maggiormente rispondenti all’assetto di interessi prefissato dai soci nello statuto societario sottoscritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.