Il presente contributo, analizzando una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, intende affrontare svariate questioni di spiccato rilievo in materia di trasporto internazionale di merci su stra- da disciplinato dalla Convenzione CMR (Ginevra, 19 maggio 1956), anche in un’ottica di raffronto con il regime previsto dal nostro ordinamento: la responsabilità ex recepto del vettore principale per la perdita delle merci imputabile al subvettore; la natura prescrizionale del termine annuale previsto dall’art. 32 CMR e il meccanismo di sospensione/interruzione mediante reclamo scritto. La decisione conferma l’orientamento consolidato secondo cui il primo reclamo scritto sospende il decorso del termine di prescrizione fino al rigetto da parte del vettore, mentre i reclami successivi possono comunque produrre effetti interruttivi secondo la lex fori. Di particolare interesse risulta la riaffermazione del principio per cui il furto della merce non integra di per sé un’esimente liberatoria; un passaggio che conferma il rigore dello standard di diligenza richiesto al vettore, tanto nel regime di diritto uniforme, quanto nella disciplina di diritto interno.

Responsabilità del vettore nel trasporto internazionale di merci su strada e disciplina della prescrizione ex art. 32 CMR

Riccardo Restuccia
Writing – Review & Editing
2026-01-01

Abstract

Il presente contributo, analizzando una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, intende affrontare svariate questioni di spiccato rilievo in materia di trasporto internazionale di merci su stra- da disciplinato dalla Convenzione CMR (Ginevra, 19 maggio 1956), anche in un’ottica di raffronto con il regime previsto dal nostro ordinamento: la responsabilità ex recepto del vettore principale per la perdita delle merci imputabile al subvettore; la natura prescrizionale del termine annuale previsto dall’art. 32 CMR e il meccanismo di sospensione/interruzione mediante reclamo scritto. La decisione conferma l’orientamento consolidato secondo cui il primo reclamo scritto sospende il decorso del termine di prescrizione fino al rigetto da parte del vettore, mentre i reclami successivi possono comunque produrre effetti interruttivi secondo la lex fori. Di particolare interesse risulta la riaffermazione del principio per cui il furto della merce non integra di per sé un’esimente liberatoria; un passaggio che conferma il rigore dello standard di diligenza richiesto al vettore, tanto nel regime di diritto uniforme, quanto nella disciplina di diritto interno.
2026
trasporto internazionale di merci su strada, responsabilità ex recepto, prescrizione, caso fortuito, colpa del vettore e limiti del risarcimento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14241/11862
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