Nel presente saggio vengono esaminate le sentenze della Corte costituzionale sul contenimento della spesa pubblica ed il richiamo ai vincoli comunitari. In forza del richiamo a tali principi, il giudice delle leggi ha operato sia una compressione delle autonomie regionali, sia una compressione delle garanzie dei diritti sociali. Ci si chiede se i vincoli imposti a livello comunitario al pareggio di bilancio non siano altro che una rielaborazione di vincoli costituzionali preesistenti. Nel tentativo di dare una risposta a tale interrogativo, sono state esaminate la storica sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1966 ed i vincoli posti dall’ultimo comma dell’art. 81, Cost., così come la giurisprudenza costituzionale successiva al 1966 ed il vincolo dell’equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri. L’interrogativo da sciogliere è se sussistono o meno delle analogie esistenti tra i vincoli costituzionali del «tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra le entrate e la spesa» e quelli comunitari del «saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo». La giurisprudenza costituzionale consolidata che ha ad oggetto il nucleo irriducibile dei diritti sociali ed il contenimento della spesa pubblica sembra indicare proprio questa convergenza, in quanto il giudice delle leggi comprime le garanzie dei diritti sociali “indipendentemente” dai vincoli comunitari. Viene comunque in rilievo che sia le norme costituzionali che quelle comunitarie che impongono i suddetti vincoli si configurano come norme programmatiche. Da ciò discende che ciò che si pone in giuoco è sempre e comunque la responsabilità politica (e non giuridica) degli organi di governo che li disattendono.
Equilibrio finanziario, vincoli comunitari e giurisprudenza costituzionale
SALMONI F
2009-01-01
Abstract
Nel presente saggio vengono esaminate le sentenze della Corte costituzionale sul contenimento della spesa pubblica ed il richiamo ai vincoli comunitari. In forza del richiamo a tali principi, il giudice delle leggi ha operato sia una compressione delle autonomie regionali, sia una compressione delle garanzie dei diritti sociali. Ci si chiede se i vincoli imposti a livello comunitario al pareggio di bilancio non siano altro che una rielaborazione di vincoli costituzionali preesistenti. Nel tentativo di dare una risposta a tale interrogativo, sono state esaminate la storica sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1966 ed i vincoli posti dall’ultimo comma dell’art. 81, Cost., così come la giurisprudenza costituzionale successiva al 1966 ed il vincolo dell’equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri. L’interrogativo da sciogliere è se sussistono o meno delle analogie esistenti tra i vincoli costituzionali del «tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra le entrate e la spesa» e quelli comunitari del «saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo». La giurisprudenza costituzionale consolidata che ha ad oggetto il nucleo irriducibile dei diritti sociali ed il contenimento della spesa pubblica sembra indicare proprio questa convergenza, in quanto il giudice delle leggi comprime le garanzie dei diritti sociali “indipendentemente” dai vincoli comunitari. Viene comunque in rilievo che sia le norme costituzionali che quelle comunitarie che impongono i suddetti vincoli si configurano come norme programmatiche. Da ciò discende che ciò che si pone in giuoco è sempre e comunque la responsabilità politica (e non giuridica) degli organi di governo che li disattendono.File | Dimensione | Formato | |
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