I contributi degli studiosi di diritto comparato e le ricerche in atto nei Paesi di common law ci rendono avvertiti della necessità di evitare eccessive semplificazioni nell’uso del termine “precedent”, che viene naturale tradurre in italiano con ‘precedente’. Invero, l’assonanza linguistica e l’affinità delle funzioni porterebbero a sovrapporre l’antica tradizione inglese e statunitense alla più recente esperienza italiana. In questi anni è mutata completamente la concezione di nomofilachia, un tempo affidata solo ad una regola del tutto marginale dell’ordinamento giudiziario (art. 65 l. n. 12 del 1941) ed ora elevata a regola fondante della riforma del processo civile (ai sensi della l. n. 197 del 2016). Il che implica da un lato un avvicinamento del significato di “precedente” nei sistemi di common law con il precedente del sistema italiano, dall’altro una maggiore rigidità, in termini di ammissibilità del ricorso, di libertà di decisione del giudice di merito e di libertà di decisione della stessa Corte Suprema. Ciò al fine – primario – di ridurre dell’arretrato e di contenere il numero dei ricorsi per cassazione, e poi, ovviamente, per assicurare una maggiore coerenza nella interpretazione delle norme e quindi una maggiore certezza del diritto in termini di prevedibilità delle decisioni.
La regola del precedente e i suoi "falsi amici"
G. ALPA
2017-01-01
Abstract
I contributi degli studiosi di diritto comparato e le ricerche in atto nei Paesi di common law ci rendono avvertiti della necessità di evitare eccessive semplificazioni nell’uso del termine “precedent”, che viene naturale tradurre in italiano con ‘precedente’. Invero, l’assonanza linguistica e l’affinità delle funzioni porterebbero a sovrapporre l’antica tradizione inglese e statunitense alla più recente esperienza italiana. In questi anni è mutata completamente la concezione di nomofilachia, un tempo affidata solo ad una regola del tutto marginale dell’ordinamento giudiziario (art. 65 l. n. 12 del 1941) ed ora elevata a regola fondante della riforma del processo civile (ai sensi della l. n. 197 del 2016). Il che implica da un lato un avvicinamento del significato di “precedente” nei sistemi di common law con il precedente del sistema italiano, dall’altro una maggiore rigidità, in termini di ammissibilità del ricorso, di libertà di decisione del giudice di merito e di libertà di decisione della stessa Corte Suprema. Ciò al fine – primario – di ridurre dell’arretrato e di contenere il numero dei ricorsi per cassazione, e poi, ovviamente, per assicurare una maggiore coerenza nella interpretazione delle norme e quindi una maggiore certezza del diritto in termini di prevedibilità delle decisioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.