La l. 20.5.2016, n.76 presenta molteplici caratteri di singolarità: il suo travagliato iter politico ha imposto dapprima l’unificazione di diversi progetti di normazione orientati per diversi gradi ad assimilare o a differenziare la disciplina delle nuove aggregazioni familiari da quella tradizionale regolata da Costituzione codice civile e leggi speciali, poi la discussione nei due rami del Parlamento con un numero infinito di emendamenti, poi la fiducia del Governo imposta per poter concludere l’iter legislativo; poi la stessa composizione del testo consistente di un solo articolo declinato in 69 commi, di cui peraltro i primi trentacinque si riferiscono alle ‘‘unioni civili’’ e gli artt. 36-68 si riferiscono non alle convivenze ma ai diritti dei conviventi di fatto. In un unico testo si rinviene una congerie di regole che riguardano istituti, situazioni di fatto, modificazioni di leggi speciali riguardanti altre vicende (come la trasformazione e la rettifica del sesso). Il legislatore non è solo poco chiaro, ma addirittura omissivo. Le regole enunciate difatti non restituiscono una disciplina completa dell’istituto unione civile, in quanto essa viene integrata da una norma di rinvio alla disciplina del codice civile. Si rinviene anche un rinvio alla disciplina del divorzi.
La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. qualche interrogativo di ordine esegetico
ALPA, Piero Guido
2016-01-01
Abstract
La l. 20.5.2016, n.76 presenta molteplici caratteri di singolarità: il suo travagliato iter politico ha imposto dapprima l’unificazione di diversi progetti di normazione orientati per diversi gradi ad assimilare o a differenziare la disciplina delle nuove aggregazioni familiari da quella tradizionale regolata da Costituzione codice civile e leggi speciali, poi la discussione nei due rami del Parlamento con un numero infinito di emendamenti, poi la fiducia del Governo imposta per poter concludere l’iter legislativo; poi la stessa composizione del testo consistente di un solo articolo declinato in 69 commi, di cui peraltro i primi trentacinque si riferiscono alle ‘‘unioni civili’’ e gli artt. 36-68 si riferiscono non alle convivenze ma ai diritti dei conviventi di fatto. In un unico testo si rinviene una congerie di regole che riguardano istituti, situazioni di fatto, modificazioni di leggi speciali riguardanti altre vicende (come la trasformazione e la rettifica del sesso). Il legislatore non è solo poco chiaro, ma addirittura omissivo. Le regole enunciate difatti non restituiscono una disciplina completa dell’istituto unione civile, in quanto essa viene integrata da una norma di rinvio alla disciplina del codice civile. Si rinviene anche un rinvio alla disciplina del divorzi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.