Lo scritto dà conto di una recente sentenza del Tar Lazio che ha annullato varie disposizioni di un regolamento della Regione Lazio in tema di strutture ricettive alberghiere. La pronuncia riveste interesse sia per la centralità che nella valutazione del giudice vengono ad assumere l’impatto delle nuove regole sul mercato e la loro giustificabilità sul piano tecnico sia perché investe la disciplina di un’attività, la ricezione extra-alberghiera, che è tra quelle che maggiore impulso hanno ricevuto dalla diffusione delle nuove tecnologie, sollevando delicati conflitti sociali. Muovendo da tale aspetto, l’articolo si sofferma anche sulle sfide che la sharing economy pone alla regolazione dei mercati, evidenziando come la vera prova stia non tanto nella «invenzione» (nel senso dell’etimo latino invenire, cioè cercare e trovare) di nuove regole, quanto soprattutto nella proporzionalità delle stesse: il che può avvenire solo attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi ex ante ben noti (quali l’analisi di impatto concorrenziale) in grado di neutralizzare ogni tentazione dirigistica o impulso protezionistico. Diversamente, sarà il giudice a intervenire ex post e caso per caso, come nel caso esaminato.
La sharing economy davanti al giudice amministrativo. Il caso delle strutture ricettive extra-alberghiere
Argentati A
2016-01-01
Abstract
Lo scritto dà conto di una recente sentenza del Tar Lazio che ha annullato varie disposizioni di un regolamento della Regione Lazio in tema di strutture ricettive alberghiere. La pronuncia riveste interesse sia per la centralità che nella valutazione del giudice vengono ad assumere l’impatto delle nuove regole sul mercato e la loro giustificabilità sul piano tecnico sia perché investe la disciplina di un’attività, la ricezione extra-alberghiera, che è tra quelle che maggiore impulso hanno ricevuto dalla diffusione delle nuove tecnologie, sollevando delicati conflitti sociali. Muovendo da tale aspetto, l’articolo si sofferma anche sulle sfide che la sharing economy pone alla regolazione dei mercati, evidenziando come la vera prova stia non tanto nella «invenzione» (nel senso dell’etimo latino invenire, cioè cercare e trovare) di nuove regole, quanto soprattutto nella proporzionalità delle stesse: il che può avvenire solo attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi ex ante ben noti (quali l’analisi di impatto concorrenziale) in grado di neutralizzare ogni tentazione dirigistica o impulso protezionistico. Diversamente, sarà il giudice a intervenire ex post e caso per caso, come nel caso esaminato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.